milton

25/02/2006
i piani alti della cassazione

photo by tracey baranA qualche giorno di distanza, dust settled, mi sembra si debbano scrivere poche cose sulla faccenda della famosa sentenza della Cassazione sul rapporto sessuale con una adolescente. Tutte molto preoccupate, e tutte discordanti con il coro unanime della stampa italiana.
La prima: è inaccettabile che vi siano ( come testualmente in tutti i pezzi giornalistici in onda o stampati, come in conformità ad una velina ) “piani alti” della Cassazione legittimati a decidere che una sentenza debba essere “coperta di ignominia” ( sono sempre le testuali parole dei resoconti giornalistici ). Evidentemente, forgiata dalle improprie polemiche ad opera del Presidente del Consiglio e del Ministro della Giustizia, si è costituita -in modo del tutto illegale- una sorta di “cupola” della Corte di Cassazione che si ritiene in grado di giudicare le sentenze dei colleghi e dare loro l’imprimatur di correttezza politica o, viceversa, stampigliarvi il timbro della censura o additarle al pubblico ludibrio per poi consegnarle subito all’oblio nei sotterranei del palazzaccio.
La seconda: è agghiacciante che l’intera opinione pubblica italiana ( neanche a dirlo, senza avere letto e quasi sempre senza conoscere neppure i princìpii della normativa vigente ) insorga e copra di insulti una sentenza penale della Corte suprema di legittimità solo perché questa ha affermato, in sostanza, che ogni fatto di violenza sessuale va valutato nelle sue proprie caratteristiche, che vanno esaminate le risultanze di causa e dialetticamente raffrontati, ai fini della pena da irrogare, gli elementi a favore e quelli a sfavore dell’imputato. E’ parso che ci siano delitti ( quali la violenza sessuale ) rispetto ai quali l’allarme sociale ( o il birignao politico-giornalistico ) è tale che alla responsabilità dovrebbe accompagnarsi una pena “automatica”, che tratti magari nello stesso modo -ai fini della pena, attenzione- lo stupro di una bambina rapita per strada ed un rapporto consensuale che abbia incluso una qualche modalità non condivisa dal partner ( perché secondo la giurisprudenza è violenza carnale anche una variante di un rapporto consensuale con il coniuge rispetto alla quale non vi sia stato il suo espresso ed inequivocabile consenso ). Ciò fa dell’accusa di violenza sessuale un’esperienza kafkiana, anche alla luce di un diffuso sentire secondo cui il testimone -che è sempre “la” testimone e che, per ovvii motivi, spesso è l’unico- non va neanche interrogato a fondo per non urtare la sua suscettibilità e non fargli/le rivivere il trauma sofferto.
La terza: l' "opinione pubblica" reclama che venga in pratica relegato nell'irrilevanza il comportamento della vittima della pretesa violenza prima, durante e dopo il fatto. Irrilevanti le sue abitudini e la sua cultura sessuali, irrilevante il suo consenso a modalità diverse del rapporto, irrilevante l'eventuale prosecuzione dei rapporti sessuali -questa volta del tutto consensuali- con lo stupratore e la convivenza con lui post factum. Elementi non decisivi, ma comunque assolutamente da valutarsi dal giudice, ovviamente insieme ad altri di segno diverso. E non ci si accorge, qui, che in perfetta buona fede ed in forza di lodevoli principii progressisti se non femministi, si va dritto verso la cultura del fascistissimo codice penale Rocco, le cui norme abrogate includevano la violenza carnale tra i reati "contro la moralità pubblica ed il buon costume", laddove la normativa vigente tutela in primo luogo "la libertà sessuale". Un vero paradosso.
La quarta riguarda lo stesso dibattito sul tema e sulle sentenze che lo riguardano. E’ sufficiente su un caso interrogarsi, fare dei distinguo, chiedere di informarsi meglio, per incorrere nell’accusa di fiancheggiatori del crimine sessuale. E’ sin troppo evidente, insomma, che se un giorno vi saranno nuovamente incarcerazioni di dissidenti politici in questo Paese, per consegnare lo sventurato all’ignominia e gettare le chiavi della sua cella sarà sufficiente evitare imputazioni che mettano capo alla politica -materia in cui gli italiani sono molto lassez faire, lassez passer- ed azzardare un’accusa a sfondo sessuale, anche
-che so- di manomorta in autobus.

09:33 | politica | # | commenti (16)


Commenti
#1   27 Febbraio 2006 - 10:55
 
D'accordo sulla prima cosa: anche a me era apparso "strano" il pronunciamento dei Vertici (?) della Cassazione.
Mi sembrano condivisibili le tue osservazioni sulla necessità di una valutazione specifica e puntuale del reato.
Nel merito della sentenza:credo che sarebbe utile leggerla, anche per me che non sono del mestiere. Io non sono in grado di valutare cosa pensa "l'intera opinione pubblica italiana",a meno che non si voglia attribuire a tale entità un po' fantasiosa certe posizioni frettolose e superficiali di giornalisti e personaggi pubblici.
I miei dubbi sono questi: come si fa a dire che la "la ragazza (...) aveva prestato il proprio consenso al rapporto sessuale" ? come si può non tenere conto della coercizione sessuale che può essere esercitata tra le mura di casa, perfino tra genitori e figli? In questo senso anche la eventuale "prosecuzione" dei rapporti mi sembra poco rilevante.
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#2   27 Febbraio 2006 - 15:25
 
Appunto. Va tutto quanto valutato, e con attenzione. E'una materia molto delicata e non di rado gli accertamenti si basano su circostanze evanescenti. E' capitato a me professionalmente di occuparmi di un caso in cui una famiglia, per liberarsi di un "fidanzato" della figlia adolescente sgradito e proveniente da una famiglia non tanto per la quale, ha pensato bene di denunziarlo per violenza sessuale, del tutto inventata. La ragazza, che nel frattempo aveva litigato con il ragazzo e condizionata dai genitori, ha poi confermato l'accusa e lui è stato condannato in primo grado e poi anche in appello. Quanto alla prosecuzione dei rapporti ed alla convivenza, non è un elemento decisivo, ma mi sembra ben rilevante.
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#3   28 Febbraio 2006 - 13:40
 
Ciao Milton. Naturalmente condivido tutte le tue valutazioni, che, svolte, da un 'addetto ai lavori' acquistano una particolare valenza. Alain
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#4   01 Marzo 2006 - 18:24
 
caro milton, meno male che non ho scelto di fare il giudice.

mi troverei in enormi difficoltà a valutare le pene, mese più mese meno, anno più anno meno, in base a tutti le singole caratteristiche di una violenza sessuale, ma d'altra parte è proprio così che si dovrebbe fare.
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#5   02 Marzo 2006 - 12:39
 
Non sono molto d'accordo caro Milton. Sul primo punto che osservi concordo sulle perplessità, niente da aggiungere. Sul secondo credo che l'opinione pubblica non concordi proprio sulle valutazioni specifiche relative a questa violenza sessuale, che sembrano sminuire lo "stato di soggezione" alla luce dei comportamenti della vittima. Più che la richiesta di una "pena automatica", l'opinione pubblica ha manifestato la volontà di capire le modalità di valutazione del reato (cioè come si è arrivati alla decisione), che, come dicevi, per molto tempo in Italia è stato contro la morale non contro la persona.
Poi gli elementi a favore dell'imputato ravvisabili nel fatto che la ragazza aveva già avuto numerosi rapporti sessuali appaiono come qualcosa di discutibile. La corte dice "la ragazza già a partire dall'età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell'incontro con l'imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età." Cosa vuol dire che "è lecito"? Cosa giustifica questa affermazione della Corte? Credo che sia questo l'elemento che ha creato maggiore polemica, non altro.La quarta, mi sembra eccessivo e grottesco evocare un panorama nel quale la violenza sessuale diventi un paravento per perseguire i dissedenti politici.

Infine mi sembra che il tuo post dimentichi il fatto che questo reato odioso a volte emerge con difficoltà anche perché spesso la vittima lo vive psicologicamente come una colpa.
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#6   02 Marzo 2006 - 12:44
 
sull'espresso di questa settimana c'è un interessante articolo a firma di Chiara Valentini

http://newrassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=A1LJY
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#7   02 Marzo 2006 - 13:43
 
ruckert, "è lecito ritenere" equivale a "si può ritenere", ed è solo un'espressione comune nel ( un pò frondoso ) linguaggio forense. Guarda, poi, che la cassazione non ha dato( nè può dare ) la prevalenza ad un elemento istruttorio nè indicato quale debba essere la pena giusta per quella violenza, nè tantomeno negato che di violenza si trattasse. Il crucifige generale ( non ho colto affatto volontà di capire nè nei pezzi giornalistici, nè in giro, ma solo pre-giudizi ) si è basato sullo "scandalo" consistito nell'avere la Corte indicato la necessità di considerare le circostanze concrete in cui il fatto è avvenuto. La circostanza che la vittima sia una minore sessualmente assai disinvolta e smaliziata non deve assumere di per sè una significato ai fini della pena, ma non può essere ignorata dal giudice. Attenzione a non invertire i termini della polemica: chi non vuole approfondire non è la cassazione, ma chi l'ha criticata, perdipiù in modo assiomatico ed intollerante.
jeneregretterien: il link non funziona! (milton)
utente anonimo

#8   02 Marzo 2006 - 13:52
 
http://newrassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=search¤tArticle=A1LJY

ho provato, a me si apre
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#9   02 Marzo 2006 - 16:39
 
continua a non funzionarmi il link, ma ho comprato L'Espresso. Grazie, ciao
utente anonimo

#10   02 Marzo 2006 - 18:43
 
Premessa, mi unisco al menomale di Avy.

Quando ho letto la sentenza, dopo un comprensibile impulso di sdegno, ho formulato più o meno le tue conclusioni, meno tecnicamente, s'intende. Configurare un delitto, comporta discernere attentamente tra gli avvenimenti, attribuendo inevitabilmente pesi differenti a differenti comportamenti e situazioni. Però. Il principio del ritenere rilevante (o irrilevante) il grado di tollerabilità della vittima, anche in base alle sue esperienze, al torto inflittole non lo comprendo. Sarebbe come dire che sequestrare una persona già stata vittima di un rapimento, impliciti uno sconto di pena, o più banalmente, che dare del cretino a qualcuno che vi è abituato, mitighi l'offesa. E' così?



Salutoni.



Skunk
utente anonimo

#11   03 Marzo 2006 - 09:33
 
Sapevo il significato sotteso all'espressione "è lecito" milton, ma nell'argomentazione della Corte detta così quella frase mi appare come un elemento valutativo, più che l'analisi della razionalità della decisione della corte di appello o la mera indicazione di considerare le circostanze concrete in cui il fatto è avvenuto. A meno che - e questo non mi è chiaro nella sentenza - questa valutazione (che trovo comunque discutibile) non fosse già presente nella sentenza della Corte di appello di cagliari. Ciao
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#12   03 Marzo 2006 - 17:28
 
Insomma, io penso che sia ben possibile -sulla base di quanto si sa- che la Corte di appello, dopo il riesame del caso, applichi la stessa pena. Ciò perchè potrebbe ritenere gli atteggiamenti sessuali della vittima come privi di significato ai fini di diminuire la pena del reo. Dovrà farlo, però, tenendone conto e valutandoli criticamente, a diferenza di quanto pare abbiano fatto i giudici di appello che si sono già occupati del fatto.
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#13   03 Marzo 2006 - 18:41
 
sì chiarissimo, direi che è un fatto pacifico. Rimane il fatto che non comprendo se nella pronuncia della cassazione è presente o meno un elemento "valutativo". Ciao
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#14   07 Marzo 2006 - 16:05
 

ot: com'era la storia di zeffirelli e penhaligon's?
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#15   07 Marzo 2006 - 16:11
 
OT: "By the end of Queen Victoria's reign, William Henry Penhaligon had been appointed Barber and Perfumer to the Royal Court. Penhaligon's has been awarded Royal Warrants by her Majesty Queen Alexandra in 1903, His Royal Highness the Duke of Edinburgh in 1956 and His Royal Highness the Prince of Wales in 1988.
The company, which once had famous customers such as Oscar Wilde and Sir Winston Churchill, had its ups and downs. The World Economic Crisis after the 1929 Crash and the lack of raw materials forced the company out of business in the 1940's. What remained was destroyed in the Second World War.
It sounds like a fairy tale, but in the early 1970's, the fashion designer Sheila Pickles restarted the business with a handwritten book full of recipes with the original formulas and a hat box with old labels - the only heritage of William Henry Penhaligon.
With the help of the famous Italian film director Franco Zeffirelli, Sheila Pickles opened Penhaligon's flagship store in Covent Garden, London in 1975. Other shops have since been established in London in the Burlington Arcade...
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#16   09 Marzo 2006 - 20:23
 
hai letto della proposta dell'on.pecorella, avvocato del venerabile cavaliere? vorrebbe estromettere la parte civile dai processi penali, a suo dire residuo di un'antiquata concezione vendicativa della giustizia, spostando in sede civile il risarcimento delle parti lese.
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